Qual è la differenza tra sottozone e UGA?
Sottozone e UGA non sono la stessa cosa! É bene scriverlo subito per specificare che questi due termini non sono sinonimi e che chi li utilizza come tali sta compiendo un errore. Esistono, infatti, importanti differenze tra sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive (UGA) che devi assolutamente sapere.
Il tema è di estrema attualità. Negli ultimi anni, sono tantissime le Denominazioni italiane che si sono impegnate nel tentativo di definire nel dettaglio le proprie sottozone e UGA. Le ultime in ordine di tempo sono le Denominazioni della Valpolicella. Come abbiamo riportato nel nostro recap sulle principali news sul vino della settimana, è di pochi giorni fa l'annuncio dell'inizio dell'iter per il riconoscimento delle sottozone di questa celebre area vitivinicola italiana.
Ecco che conoscere il significato di queste due espressioni e capire quali sono le differenze tra sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive diventa di enorme importanza. Ti spieghiamo tutto nel nostro articolo.
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Sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive: differenze
Per comprendere la differenza tra Sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive riportiamo le definizioni ufficiali, che ne specificano il significato, e poi le mettiamo a confronto per fare emergere punti di contatto e distinzioni. Forniamo anche degli esempi che ci possono aiutare nel nostro intento.
Il Testo Unico del vino, il riferimento normativo per il settore, definisce così le Unità Geografiche Aggiuntive (UGA):
Per i vini a DOP è consentito il riferimento a 'unità geografiche aggiuntive', più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista [...]. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco."
Il Testo Unico del vino definisce così le Sottozone:
Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.
La volontà, in entrambi i casi, è quella di rimarcare e specificare l'origine geografica delle uve utilizzate per la produzione dei vini di una Denominazione. Sia le UGA che le Sottozone sono, infatti, aree geografiche più piccole all'interno di una D.O.
La principale differenza tra le Sottozone e le Unità Geografiche Aggiuntive è la seguente.
➡️ Le sottozone si differenziano dalle UGA perché sono disciplinate più rigidamente.
Mentre i vini prodotti nelle UGA seguono le medesime norme previste dal disciplinare di produzione della Denominazione di riferimento, le sottozone prevedono norme ancora più rigide rispetto a quelle che regolano la produzione del resto dei vini della D.O.
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La differenza tra sottozona e Unità Geografica Aggiuntiva: esempi
Partiamo da un esempio di UGA. Abbiamo scelto una delle Unità Geografica Aggiuntive previste dal disciplinare di produzione della D.O.C.G. Barbaresco. Nello specifico, l'UGA chiamata Basarin.
Nel disciplinare di questa Denominazione è riportato l'elenco completo di tutte le UGA e, in allegato, vengono definiti con precisione i confini geografici di questa piccola zona all'interno della D.O.
Nel caso della UGA Basarin:
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» è compresa nei fogli di mappa numeri 12 e 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente è delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali numeri 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Sul lato est il confine è rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud è delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n.51 (tronco n. 1), Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella.
Ciò che ci preme sottolineare è che le uve dei vini Barbaresco Basarin D.O.C.G. devono essere coltivate in quest'area geografica ben delimitata, mentre le norme per la viticoltura, produzione e vinificazione sono quelle previste anche per ogni altro vino Barbaresco D.O.C.G.
Diverso il caso delle Sottozone.
Prendiamo come esempio la sottozona Costa da Posa della D.O.C. Cinque Terre.
Anche in questo caso, la sottozona è delimitata nel dettaglio nel disciplinare di produzione:
La sottozona di produzione "Costa da Posa" è così delimitata: dalla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia - Volastra che si segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del Foglio di Mappa n.4 con il Foglio n.1 del Comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del Foglio n. 4 con il Foglio 1 fino a ritornare sulla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel Foglio di mappa n. 4 del comune di Riomaggiore.
A differenza dell'UGA, oltre alla definizione dei confini geografici, il disciplinare prevede per le sottozone norme per la viticoltura e norme produttive più rigide rispetto agli altri vini della D.O.C. Cinque Terre.
Nello specifico, per i vini Cinque Terre D.O.C. Costa da Posa la produzione massima di uva a ettaro (non superiore a 9 tonnellate a ettaro per i vini Cinque Terre D.O.C., non superiore a 8,5 tonnellate a ettaro per i vini Cinque Terre D.O.C Costa da Posa) è inferiore a quella degli altri vini della Denominazione e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è superiore rispetto a quello degli altri vini della D.O.C. (10,50% per i vini Cinque Terre D.O.C., 11,00% per i vini Cinque Terre D.O.C. Costa da Posa).
Ora la differenza tra UGA e sottozona dovrebbe essere chiara.
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