Swipe to the right

​Le “sottozone” delle Denominazioni: che cosa sono?

By Luca Stroppa 26 aprile 2021 1534 Views

Le “sottozone” delle Denominazioni: che cosa sono?

Le denominazioni d’origine italiane sono spesso accompagnate da un nome geografico, storico-geografico o amministrativo che si riferisce a una zona specifica e più ristretta situata all’interno del territorio della Denominazione. Questa specificazione rientra nella categoria delle “sottozone”.

Di seguito, vediamo, nel dettaglio, che cos’è una “sottozona”, com’è definita dalla legge e quali sono le sue caratteristiche. Infine, riportiamo due esempi per rendere più chiaro il suo significato.

Che cosa s’intende per “sottozona”?

Per comprendere il significato e le caratteristiche delle “Sottozone” ci affidiamo all’articolo 29 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, “Testo Unico del Vino: disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, dove si legge:

Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate SOTTOZONE, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente”.

In sostanza, le “sottozone” sono:

- zone delimitate e specifiche che si trovano solo all’interno del territorio di una Denominazione.

- zone che presentano caratteristiche uniche e particolari, legate all’ambiente o a pratiche tradizionali, non riscontrabili nelle altre aree della Denominazione.

- zone che possiedono un proprio nome di carattere geografico, storico o amministrativo.

- zone riconosciute e previste dal disciplinare di produzione della Denominazione di riferimento.

- zone disciplinate in maniera più rigida e ferrea. In sostanza, le norme per la produzione dei vini con uve coltivate nelle sottozone sono più severe rispetto a quelle previste nelle altre aree della Denominazione. Ciò si traduce, nella maggior parte dei casi, in vini di maggiore qualità.

Per comprendere fino in fondo il significato, le caratteristiche e la specificità delle “sottozone”, ecco due esempi tratti da due importanti denominazioni italiane.

Esempio n.1: Cinque Terre "Costa de Campu" D.O.C.

“Costa de Campu” è una sottozona previste dal disciplinare di produzione della D.O.C. “Cinque Terre”.

Cinque Terre “Costa de Campu” D.O.C.

La sottozona “Costa de Campu” si riferisce a specifici vigneti situati in prossimità di Manarola, antico borgo di Riomaggiore, uno dei comuni dove si sviluppa la D.O.C. “Cinque Terre”. Il disciplinare fornisce una lunga e dettagliata descrizione dei confini di quest’area che per esposizione, microclima e qualità dei suoli risulta particolarmente vocata per la coltivazione dei vitigni Albarola, Bosco e Vermentino dai quali si ottengono i suoi vini.

Il suo nome è di carattere storico e tradizionale ed è quello con cui è da tempo conosciuto dalla comunità locale (anche se sulla sua origine ci sono diverse interpretazioni).

Infine, il disciplinare prevede norme più rigide per la produzione di vini Cinque Terre “Costa de Campu” D.O.C. rispetto a quelli prodotti in altre aree della D.O.C. Nello specifico, possiamo individuare 3 aspetti distintivi e più severi:

1- la produzione massima di uva a ettaro è inferiore rispetto alle altre zone della denominazione “Cinque Terre”: non superiore a 8,5 tonnellate per il “Costa de Campu”, non superiore a 9 per il resto della D.O.C.

2- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere superiore: 11,00% per il “Costa de Campu”, 10,5% per il resto.

3- la produzione massima di vino per ettaro deve essere inferiore: 59,5 hl. per il “Costa de Campu”, 63 hl. per il resto.

Al di là dei singoli numeri e parametri è importante rimarcare come queste norme sono più restrittive e dispendiose per i produttori locali ma garantiscono la produzione di vini di qualità superiore.

Da quanto detto emerge che la sottozona “Costa Campu” rispetta i requisiti definiti dalla legge per il riconoscimento di questa menzione, quelli che abbiamo elencato nel paragrafo precedente: è una zona delimitata all’interno della D.O.C. “Cinque Terre”; è una zona con caratteristiche uniche, soprattutto per il suo terroir molto vocato; è una zona con un proprio nome; è una zona riconosciuta dal disciplinare ed è una zona in cui le norme di produzione del vino sono più rigide.

Esempio n.2: Valtellina Superiore “Inferno” D.O.C.G.

“Inferno” è una delle 5 sottozone previste dal disciplinare di produzione della D.O.C.G. “Valtellina Superiore”.

Valtellina Superiore "Inferno" D.O.C.G.

La sottozona “Inferno” è geograficamente collocata tra Montagna in Valtellina, Poggiridenti e Tresivio, tre comuni di Sondrio, la provincia dove si sviluppa la Denominazione. Anche in questo caso, il disciplinare fornisce una lunga e dettagliata descrizione dei confini di quest’area.

Il nome “Inferno” è storico e tradizionale; è quello con cui è conosciuta quest’area dai viticoltori locali per sottolineare il carattere impervio dei terreni, a pendenze elevate e sostenuti dai classici terrazzamenti con muretti a secco, e l'alta temperatura che si raggiunge in estate. Questa sottozona è la più piccola e più “difficile” della Denominazione, quella che richiede più sforzi, ma anche quella da cui si possono ottenere i migliori vini, se lavorata con cura e attenzione.

In questo caso, le norme più stringenti previste dal disciplinare, in tema di coltura dei vigneti e produzione di vino, prevedono che le uve destinate alla vinificazione del vino Valtellina Superiore "Inferno" D.O.C.G. devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol., superiore a quello previsto per il resto della Denominazione.

Anche in questo caso tutti i criteri previsti dalla legge sono rispettati: la sottozona “Inferno” indica un’area specifica, con caratteristiche uniche e con un nome specifico, all’interno del territorio di una D.O.C.G.; è riconosciuta dal disciplinare ed è sottoposta a norme più severe.

Posted in: Cultura del vino
  Loading...