Che cos’è un vigneto storico: definizione, requisiti e normativa
Quando si parla di vigneto storico, l’aggettivo “storico” porta immediatamente a pensare a vigne vecchie, non in senso negativo, ma semplicemente perché coltivate da molti anni. In realtà, il concetto è ben più preciso di quanto si possa pensare.
In Italia, infatti, la normativa definisce in maniera precisa che cosa si intende per vigneto storico e stabilisce quali requisiti una vigna debba possedere per poter essere riconosciuta come tale.
Insomma, “vigneto storico” non è una semplice espressione utilizzata per indicare una vigna particolarmente longeva o coltivata da molto tempo. È una dicitura più specifica, che tiene conto anche di altri fattori.
Vediamo quindi che cosa significa esattamente “vigneto storico”, quali sono i requisiti previsti dalla normativa italiana e quando una vigna può ottenere questo riconoscimento.
Vigneto storico: che cosa significa?
Il riferimento normativo principale è il Decreto 30 giugno 2020, n. 6899, “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici”. L’articolo 2 del decreto definisce così i vigneti storici:
Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie / particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.
La definizione mette quindi in evidenza diversi elementi: non conta soltanto l'età del vigneto, ma anche la sua continuità nel tempo, le modalità tradizionali di coltivazione e il rapporto con il territorio e con la comunità locale.
Gli articoli successivi entrano nello specifico dei requisiti che consentono di qualificare un vigneto come storico. Nei paragrafi che seguono, vediamo quali sono.
Quali caratteristiche deve avere un vigneto storico?
La definizione e i requisiti stabiliti dal Decreto 30 giugno 2020, n.6899 permettono di individuare con maggiore precisione che cosa si intende per vigneto storico.
Il primo requisito riguarda la longevità documentata del vigneto, ma a questo si deve aggiungere almeno uno di questi due requisiti:
• l'utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
• la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico.
Vediamo nel dettaglio che cosa significa.
Presenza documentata antecedente al 1960
Il vigneto deve risultare presente, su una determinata superficie, in una data antecedente al 1960. Questa presenza deve essere documentato, quindi dimostrata.
È una distinzione importante: la legge non si limita a considerare l'età delle singole piante, ma richiede di dimostrare l'esistenza del vigneto su quello specifico appezzamento prima del 1960.
Ma oltre a documentare la presenza storica del vigneto in una determinata zona, è indispensabile il possesso di almeno uno degli altri requisiti previsti dal decreto.
1. Forme di allevamento tradizionali legate al territorio
Ci si riferisce alle modalità tradizionali con cui la vite è stata allevata e coltivata in quello specifico territorio e che si sono sviluppate in relazione alle sue caratteristiche ambientali, climatiche e produttive. Anche tali modalità “storiche” devono essere documentate.
Nel corso dei secoli, infatti, i viticoltori hanno sviluppato sistemi diversi per adattare la vite alle caratteristiche dei terreni (pendenza, esposizione, clima etc. etc.). Queste tecniche possono essere diventate parte integrante dell'identità agricola e paesaggistica di un territorio.
2. Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico
Con questa espressione si indicano le opere e le modalità attraverso le quali, nel corso del tempo, il terreno agricolo è stato organizzato, modellato e reso adatto alla coltivazione, anche per gestire l'acqua, limitare l'erosione e sfruttare terreni caratterizzati da conformazioni particolari.
Le sistemazioni considerate dalla normativa sono:
• Terrazzamento
• Ciglionamento
• Rittochino
• Cavalcapoggio
• Girapoggio
• Spina
Vigneto storico: altri casi previsti dalla normativa
Il decreto prende in considerazione anche alcune particolari situazioni in cui un vigneto può essere riconosciuto come storico in relazione al contesto territoriale in cui è inserito. In questi casi, infatti, il valore storico della vigna è legato al paesaggio e al patrimonio vitivinicolo di cui fa parte.
Il decreto stabilisce che sono riconosciuti come storici anche:
Vigneti inseriti in paesaggi rurali di interesse storico
Possono essere considerati storici i vigneti che fanno parte di paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, istituito dal Ministero dell’Agricoltura per riconoscere e valorizzare quei territori che conservano particolari caratteristiche legate alla storia dell'agricoltura e delle comunità rurali locali.
Non è però sufficiente che il vigneto si trovi all'interno di uno di questi paesaggi. La viticoltura deve essere la ragione che ha portato al riconoscimento dell'area come storica.
Vigneti situati in aree riconosciute dall’UNESCO
Possono rientrare tra i vigneti storici anche le vigne che si trovano all'interno di territori inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, quando la coltivazione della vite costituisce uno degli elementi che hanno contribuito al riconoscimento dell'area.
Vigneti situati in territori tutelati dalle Regioni
Sono considerati storici anche i vigneti che si trovano in territori individuati dalle Regioni e sottoposti a specifiche leggi per conservare e valorizzare particolari territori vitivinicoli.
Questo non significa che tutti i vigneti presenti in questi particolari contesti territoriali siano automaticamente considerati storici. Il fatto che una vigna si trovi all'interno di un paesaggio riconosciuto, di un territorio UNESCO o di un'area tutelata dalle Regioni non è, da solo, sufficiente.
Anche in questi casi, il criterio temporale del 1960 rimane valido, ma con una precisazione importante: non è necessario che il vigneto oggi presente sia lo stesso esistente prima di quella data. Un vigneto può essere definito “storico” anche se reimpiantato dopo il 1960, ma il nuovo impianto deve essere realizzato sulla medesima superficie che era occupata da un vigneto prima di quella data.
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